Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
Art. 4
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 5/2013