Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

CAPO II

TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 4

(Responsabilità e doveri del detentore)

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:

a) garantire il ricovero adeguato alla specie;

b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;

c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;

d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;

e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;

f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;

g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;

h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.

i bis)

( ABROGATA )

(1)(5)(6)(7)(8)

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

5 bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.

(2)

5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.

(3)

5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.

(4)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015

Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015

Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016

Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.

Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019

Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019

Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 5

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

(1)(2)(3)(4)

1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.

(5)

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015

Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015

Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

(1)

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 5/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 5/2013

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.

(6)(7)(8)

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.

6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d’affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente o dell’intestatario dell’animale, se rintracciabile.

(1)(3)(4)

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull’intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l’autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall’1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.

(2)(9)

7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.

(5)

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria;

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;

e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Note:

Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 5/2015

Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 7 da art. 164, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

Art. 8

(Altre strutture di ricovero e custodia)

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.

(1)(2)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 5/2013

Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 9

(Centri di recupero di animali esotici)

(4)

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici.

(5)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:

a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;

b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;

c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;

d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;

e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università per controlli sanitari su animali esotici, ma non a fini sperimentali;

f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica;

g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici.

g bis) pregresse collaborazioni documentabili con associazioni che si occupano di animali esotici.

(6)(7)(8)(9)(10)

4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità:

a) adeguamento e ampliamento delle strutture;

b) mantenimento degli animali, spese di gestione e interventi sanitari.

(2)(11)

4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.

(3)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013

Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013

Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013

Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 16, lettera a), L. R. 45/2017

Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 16, lettera b), L. R. 45/2017

Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera c), L. R. 45/2017

Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera d), L. R. 45/2017

Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera e), L. R. 45/2017

Parole soppresse alla lettera g) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera f), L. R. 45/2017

10  Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 16, lettera g), L. R. 45/2017

11  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 16, lettera h), L. R. 45/2017

Art. 10

(Diritto di accesso ai ricoveri)

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.

2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.

3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.

Art. 11

(Adozioni)

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.

3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.

Art. 12

(Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".

3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "Adotta un amico", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 13

(Commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro)

(2)

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare professionalmente o senza fini di lucro e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

(3)

3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:

a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.

(1)

4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.

5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento professionale o senza fini di lucro e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

(4)

6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.

Note:

Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013

Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 14

(Addestramento professionale o senza fini di lucro)

(2)

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.

3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o senza fini di lucro, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’articolo 13, comma 2.

(1)(3)

4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/2015

Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 15

(Registro di carico e scarico)

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 16

(Ritrovamento, cattura e soppressione)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.

4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.

6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.

(1)

7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Note:

Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 17

(Controllo della riproduzione animale)

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.

2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.

3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2 e di cui all'articolo 23, comma 2.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 10, L. R. 5/2013

Art. 18

(Soccorso ad animali feriti)

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Art. 19

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;

b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale;

c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;

d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.

(1)(2)

4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

Note:

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2015

Art. 20

(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità e disciplina le modalità di accesso nell’ipotesi di cui al comma 4.

(1)

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 5/2015

Art. 21

(Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

(1)(8)

1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.

(2)(9)

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

(3)

4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

(4)

4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

(5)

4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.

(6)

4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

(7)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015

Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015

Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015

Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015

Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015