Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 7

(Strutture di ricovero e custodia)

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:

a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;

c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;

d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.

(6)(7)(8)

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:

a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;

b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;

d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.

5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.

6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d’affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente o dell’intestatario dell’animale, se rintracciabile.

(1)(3)(4)

7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull’intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l’autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario. Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall’1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.

(2)(9)

7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.

(5)

8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria;

d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;

e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.

9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Note:

Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 5/2015

Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 7 da art. 164, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021