Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 14

(Addestramento professionale o senza fini di lucro)

(2)

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.

3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o senza fini di lucro, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’articolo 13, comma 2.

(1)(3)

4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/2015

Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.