Art. 29
(Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)
1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.
Art. 30
(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.
Art. 31
(Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della
legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.