Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
CAPO II
 TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.
5 Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
6 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
7 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 5
 (Divieti e prescrizioni)
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015
Art. 7
 (Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d’affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente o dell’intestatario dell’animale, se rintracciabile.
7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 5/2015
3 Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
9 Parole aggiunte al comma 7 da art. 164, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 9
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 16, lettera a), L. R. 45/2017
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 16, lettera b), L. R. 45/2017
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera c), L. R. 45/2017
7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera d), L. R. 45/2017
8 Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera e), L. R. 45/2017
9 Parole soppresse alla lettera g) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera f), L. R. 45/2017
10 Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 16, lettera g), L. R. 45/2017
11 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 16, lettera h), L. R. 45/2017
Art. 13
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 16
 (Ritrovamento, cattura e soppressione)
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 19
 (Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2015
Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
7 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
9 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015