Art. 32
(Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali e all’accertamento delle violazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 283, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 22, L. R. 20/2015