Art. 29
(Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani)
1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.