Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 28
 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.