Art. 12
(Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")
1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".
3.
Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "
Adotta un amico", secondo le modalitą definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.