Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2017
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 9, comma 51, L. R. 31/2017
CAPO II
 TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 4
 (Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 73, L. R. 14/2016
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 37/2017 . La disposizione si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2017.
5 Parole soppresse alla lettera f) del comma 2 da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
6 Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
7 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Lettera i bis) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 5
 (Divieti e prescrizioni)
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015
Art. 7
 (Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d’affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell’Azienda sanitaria territorialmente competente o dell’intestatario dell’animale, se rintracciabile.
7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 279, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 5/2015
3 Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 53, L. R. 31/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
9 Parole aggiunte al comma 7 da art. 164, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 9
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 16, lettera a), L. R. 45/2017
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 16, lettera b), L. R. 45/2017
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera c), L. R. 45/2017
7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera d), L. R. 45/2017
8 Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera e), L. R. 45/2017
9 Parole soppresse alla lettera g) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera f), L. R. 45/2017
10 Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 16, lettera g), L. R. 45/2017
11 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 16, lettera h), L. R. 45/2017
Art. 13
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 5/2013
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 16
 (Ritrovamento, cattura e soppressione)
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 280, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 19
 (Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2015
Art. 21
 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
7 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
9 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
CAPO III
 TUTELA DEI GATTI LIBERI
Art. 23
 (Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).
CAPO IV
 ANAGRAFE CANINA
Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015
6 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 5/2015
7 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 8, comma 1, lettera g), L. R. 5/2015
Art. 27
 (Identificazione e registrazione dei cani)
1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.
Art. 28
 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
 (Sanzioni)
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);
c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 5/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 23, L. R. 20/2015
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 21, L. R. 13/2019
8 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Lettera c bis) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 39
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5.
In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990, disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in "Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione".

6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.