Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:

a) le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;

c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:

a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;

b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;

d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;

f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;

g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;

h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;

i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;

d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;

e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale;

f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;

g) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;

j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;

k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;

l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.

Art. 3

(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;

c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;

d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;

e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;

f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.

Art. 4

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:

a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;

b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005, alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;

c)

( ABROGATA )

d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;

f) all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.

(1)(2)(3)(4)

Note:

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 35, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, c. 35, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. a), L.R. 13/2020.

Integrata la disciplina della lett. c) del comma 1 da art. 4. c. 36, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. b), L.R. 13/2020.