Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 6

(Documento energetico comunale)

1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:

a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;

b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;

c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;

d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;

e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;

f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;

g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;

h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;

i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005;

j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;

k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.

2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.

3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.