Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 51

(Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.

2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;

b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;

c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.

3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.

4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.

5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.

6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.