Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 47

(Orario minimo)

1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.