Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 44
(Chiusura e rimozione dell'impianto)
1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.