Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 42

(Impianti incompatibili e inidonei)

1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.

4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.

5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.

6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.

(1)

7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.

8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo.

(2)

Note:

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 1, L. R. 3/2018

Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.