Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 40

(Disciplina urbanistica)

1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.