Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 37

(Modifiche degli impianti esistenti)

1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;

b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;

c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;

d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;

e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;

f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;

g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;

h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;

i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;

j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;

k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.

2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.

3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:

a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;

b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.

5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.

6.

( ABROGATO )

(1)(2)

7.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013

Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015

Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015