Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 23

(Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)

1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.

2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.