Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:

a) le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;

c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:

a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;

b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;

d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;

f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;

g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;

h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;

i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.