Art. 7
(Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla
legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2.
I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.