Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 48
 (Impianti a uso privato)
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 21/2013