Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 47 bis
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia giā un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attivitā produttive e di risorse agricole e forestali).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.