Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 46
 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.