Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 34
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o);
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
6 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
7 Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
8 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015