1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall'
articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.