Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di conseguire le finalitą indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:
a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;
b) individua gli interventi che attuano le finalitą di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attivitą agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;
d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;
e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di pił province ovvero abbiano carattere sovraregionale;
f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;
g) definisce le modalitą per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere societą di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;
j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietą pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;
k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;
l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.