Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 18
 (Infrastrutture energetiche lineari)
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9".
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo.