Art. 52
(Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformitā, č soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del collaudo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.