Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 52
 (Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformitā, č soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.