Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 2
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.
Note:
1 Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate all'art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Per i principi base e l'avvio del processo di riorganizzazione istituzionale delle ATER si veda la L.R. 20/2013, con la quale si è disposta, fra l'altro, l'abrogazione dell'art. 9, commi da 74 a 111, della L.R. 27/2012.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.