Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Titolo I abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
2 A decorrere dall'1/1/2021, ai sensi dell'art. 48 "Disposizione di coordinamento" della L.R. 24/2020, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
TITOLO I
 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER
Art. 2
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.
Note:
1 Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate all'art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Per i principi base e l'avvio del processo di riorganizzazione istituzionale delle ATER si veda la L.R. 20/2013, con la quale si è disposta, fra l'altro, l'abrogazione dell'art. 9, commi da 74 a 111, della L.R. 27/2012.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
4. Il Commissario straordinario può delegare compiti e funzioni a uno o più Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari è stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attività esercitate.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
1. Il Commissario straordinario è posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di commissariamento.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
TITOLO II
 INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI
CAPO I
 CONSORZI DI BONIFICA
Art. 7
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:
TITOLO III
 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
 CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Art. 9
 (Trasferimento di funzioni delegate)
1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).
2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.
5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005.
6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.
CAPO III
 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 3/2015
CAPO IV
 CONFIDI
Art. 12
 (Interventi per favorire l'aggregazione)
2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.
CAPO V
 AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera u), L. R. 21/2016
TITOLO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
 AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 14
 (Soppressione)
1.
L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.
Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012
Art. 16
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
4. Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro può utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo20132014
11.3.1.11853550167.714,62167.714,62
11.3.1.118535617.722,007.722,00
11.3.1.11853562300,00300,00
11.3.1.1185355146.175,5946.175,59
11.3.1.118535524.991,044.991,04
11.3.1.11853553961,09961,09
11.3.1.1185967058.865,8458.865,84
11.3.1.1184965018.862,5418.862,54
11.3.1.503396455.590,365.590,36
totale 311.183,08311.183,08


6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
7. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI/Ecapitolo20132014
6.1.204178058.784,5458.784,54
6.1.204178024.136,7724.136,77

UBI/Scapitolo20132014
12.2.4.3480988058.784,5458.784,54
12.2.4.3480988124.136,7724.136,77.


Art. 17
 (Modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a)
l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) è sostituito dal seguente:

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:

c)   ( ABROGATA )
2.
Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall'articolo 5 della legge regionale 7/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per l'attuazione delle funzioni già svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro".

3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

b)
i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché>> sono soppresse;

Note:
1 Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2 Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3 Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4 Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5 Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
TITOLO V
 INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
CAPO I
 NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 6/2013
2 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 6/2013
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 24
 (Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014
3 Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 6/2013
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2013
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013
3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 21/2013
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
5 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, L. R. 21/2013
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 43
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012
2 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5 Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7 Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8 Con riferimento ai commi 5, 8, 9 e 10 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
TITOLO VI
 INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 302, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 16/2012.
2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, L. R. 18/2013
CAPO II
 ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
TITOLO VII
 INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
CAPO I
 GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 31 del 31 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 3/2014
Art. 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) i commi 9 e 10 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008));
e) i commi 16 e 17 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
f) i commi da 10 a 14 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
g) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);
h) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
TITOLO VIII
 INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I
Art. 57
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.

TITOLO IX
 DISPOSIZIONI VARIE
CAPO II
 INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
Art. 68
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonché della sussistenza della pubblica utilità del medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza della pubblica utilità del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 210, comma 1, L. R. 26/2012