Art. 15
(Entrata in vigore ed efficacia di talune disposizioni)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 305, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013