Art. 6
(Adesione al Fondo)
1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.
2. Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto.
3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.