Art. 30
(Copertura del rischio di non autosufficienza)
1. Il Fondo dovrà prevedere che una contribuzione aggiuntiva, a richiesta dell'interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza.
2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione con uno specifico fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o in assenza con una o più compagnie di assicurazione.