Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 20
 (Gestione amministrativa)
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.