Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 17
 (Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.
4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.