Art. 16
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e cinque supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 16, L. R. 14/2012