Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO I
 IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale.
TITOLO II
 CARATTERISTICHE DEL FONDO
Art. 5
 (Destinatari)
2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.
3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.
6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 17, L. R. 27/2012
TITOLO III
 CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
TITOLO IV
 PROFILI ORGANIZZATIVI
CAPO I
 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 13
 (Assemblea dei delegati)
1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto, del quale forma parte integrante.
3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.
4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.
5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.
6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.
CAPO II
 GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 17
 (Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.
4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 20
 (Gestione amministrativa)
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.
TITOLO V
 RAPPORTI CON GLI ADERENTI
TITOLO VII
 NORME FINALI
Art. 27
 (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.
TITOLO VIII
 NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 31
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, è previsto un onere di un milione di euro per l'anno 2012 a valere sullo stanziamento all'uopo allocato sull'unità di bilancio 11.3.1.1185 capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per il supporto alle attività di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia".
3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare".