Art. 5
(Dismissione delle partecipazioni)
1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.