1. Sono societą strumentali della Regione le societą a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall'
articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della
legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).