Art. 24
(Procedura di dismissione)
1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 č effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della societā risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalitā trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del
decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societā per azioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 474/1994.