Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 5

(Consenso informato)

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:

a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;

b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;

c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.