Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 15

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.