2.
Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:
a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;
b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.