Art. 3
(Esercizio dell'attivitā)
1. L'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, č soggetto a segnalazione certificata di inizio attivitā (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.
2. La Scia č presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attivitā produttive di cui alla
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitā produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.