Art. 17
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle attivitą di cui all'articolo 2 si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali. Nel caso di violazione di tali requisiti, i Comuni applicano la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1.