Art. 1
(Finalitā e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'
articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'
articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitā e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per il perseguimento delle finalitā di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivitā di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.
2. L'attivitā di piercing al lobo dell'orecchio č disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.
Art. 3
(Esercizio dell'attivitā)
1. L'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, č soggetto a segnalazione certificata di inizio attivitā (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.
2. La Scia č presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attivitā produttive di cui alla
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitā produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.
Art. 4
(Percorsi formativi)
1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi obbligatori finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2.
2. Per le attivitā di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche.
3. AI termine dei percorsi formativi obbligatori č previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 277, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 277, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 277, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 5
(Consenso informato)
1. Gli esercenti le attivitā di cui all'articolo 2 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.
2.
Gli esercenti le attivitā di cui all'articolo 2 sono altresė tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:
a) fare sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;
b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalitā stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 6
(Divieti)
1.
Nell'ambito dell'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2 č vietato:
a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestā genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalitā indicate dagli articoli 5 e 10;
b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;
c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestā genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalitā indicate dagli articoli 5 e 10;
d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'
articolo 5 del Codice civile;
e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
f) svolgere attivitā di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;
g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attivitā.
Art. 7
(Smaltimento rifiuti)
1. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2 devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.
Art. 8
(Piercing al lobo dell'orecchio)
1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attivitā devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilitā del procedimento.
Art. 9
(Manifestazioni pubbliche)
1. L'attivitā di tatuaggio e piercing, svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, č soggetta alla Scia, presentata al registro delle imprese dall'organizzatore della manifestazione.
2. La Scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 10
(Regolamento regionale)
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2;
b) le caratteristiche e le modalitā di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
c) le modalitā di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;
d) le modalitā di espressione del consenso di cui all'articolo 5;
e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
Art. 11
(Campagne informative)
1. Nell'ambito delle attivitā di promozione della tutela della salute, le Aziende per i servizi sanitari realizzano, con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 12
(Monitoraggio)
1. Le Aziende per i servizi sanitari assicurano il monitoraggio sulle attivitā di cui all'articolo 2 al fine di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.
Art. 13
(Regolamenti comunali)
1. I Comuni disciplinano con regolamento i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 14
(Vigilanza e controllo)
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attivitā previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13, fatta salva la competenza delle Aziende per i servizi sanitari in ordine ai requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i servizi sanitari propone al Comune di disporre la sospensione dell'attivitā. In tal caso il Comune fissa un termine per la regolarizzazione e in difetto di ottemperanza dispone il divieto di prosecuzione dell'attivitā.
Art. 15
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a), č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), č punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.
Art. 17
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle attivitā di cui all'articolo 2 si applicano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti comunali. Nel caso di violazione di tali requisiti, i Comuni applicano la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1.