Legge regionale 27 febbraio 2012 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.

Art. 2

(Strumenti di intervento)

(2)(4)(5)(6)(7)(8)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 9/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 11/2020

Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.

I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.

Art. 3

(Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

(3)(4)(5)(6)(7)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;

e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;

f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi agli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.

(8)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 6/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/2013

Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.

I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.

La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 4

(Convenzionamento con le banche)

1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.