Legge regionale 27 febbraio 2012 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002);

b) l'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, e l'articolo 12 ter, commi da 1 a 10, 11, 12 bis e 14, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

c) l'articolo 41, comma 1, lettera c), l'articolo 42 bis, comma 2, l'articolo 43, commi 2 bis e 3, e gli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

d) l'articolo 85, comma 8 bis, e gli articoli 95, 96, 97 e 98 commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005.